Principi contabili (D.Lgs. 118/2011, allegato 1)
L'armonizzazione contabile impone a Regioni ed enti locali principi comuni. Conviene associare ogni definizione al nome del principio, perché le domande chiedono proprio questo abbinamento.
- Annualità: documenti predisposti ogni anno, riferiti all'anno solare. Unità: le entrate finanziano l'insieme delle spese, senza destinare singole fonti a singole spese salvo vincoli di legge; le entrate in conto capitale vanno solo agli investimenti.
- Universalità: incompatibili le gestioni fuori bilancio. Integrità: entrate al lordo delle spese di riscossione e spese al lordo delle entrate correlate, senza compensazioni (art. 162 TUEL).
- Veridicità, rafforzata da chiarezza o comprensibilità: i documenti che non la rispettano non possono avere il parere favorevole dei revisori. Flessibilità: evita rigidità controproducenti, ma non consente di usare stanziamenti in conto capitale per spese correnti. Continuità e costanza: valutazioni stabili nel tempo. Prevalenza della sostanza sulla forma.
- Prudenza: non si contabilizzano le componenti positive non realizzate, mentre quelle negative si contabilizzano anche se non definitive. Equilibrio: pareggio complessivo di competenza e di cassa. Competenza economica: rileva le utilità economiche cedute e acquisite anche senza movimenti finanziari.
- Ogni atto gestionale genera una transazione elementare (art. 5). Le previsioni si costruiscono esercizio per esercizio, coerenti con la programmazione, escludendo la spesa storica incrementale (art. 10).
Programmazione e bilancio di previsione
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