Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
Il codice, corretto dal D.Lgs. 209/2024, apre con i principi degli artt. 1-10: risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, autorganizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione. Non sono principi del codice: terzietà, contraddittorio, segreto d'ufficio, non contraddizione, "non ledere l'altrui sfera giuridica".
- Ambito (art. 13): si applica ad appalti e concessioni e anche alle opere di urbanizzazione a scomputo; non si applica ai contratti attivi, ai contratti a titolo gratuito e ai contratti di società che non comportano nuovi affidamenti. I contratti attivi seguono la contabilità di Stato, dove la regola è il pubblico incanto.
- Rinvii (art. 12): per le procedure di affidamento si applica la L. 241/1990; per stipula ed esecuzione il codice civile.
- Soglie (art. 14): rideterminate periodicamente dalla Commissione europea; l'importo stimato si calcola al netto dell'IVA. La banca dati indica lavori e concessioni 5.382.000 euro, forniture e servizi 140.000 (autorità centrali) e 215.000 (sub-centrali), servizi sociali 750.000. Dal 2024 le prime tre sono state aggiornate (5.538.000, 143.000, 221.000): all'esame vale la risposta della banca dati.
- RUP (art. 15): non più "responsabile unico del procedimento" ma responsabile unico del progetto; ufficio obbligatorio, nominato tra i dipendenti anche a tempo determinato; se manca la nomina, lo è il responsabile dell'unità organizzativa competente; dipendenti di altre PA solo per accertata carenza in organico.