Fonti e principi
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali sta nella Parte II del TUEL (D.Lgs. 267/2000), armonizzata dal D.Lgs. 118/2011. Le domande chiedono scadenze, organi competenti e classificazioni.
- Art. 149: principio fondamentale è l'autonomia finanziaria. La finanza locale è costituita da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali o regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, entrate patrimoniali, risorse per investimenti. A ogni ente spettano tasse, tariffe e corrispettivi sui propri servizi. La legge determina due fondi nazionali per gli investimenti: uno ordinario e uno speciale, quest'ultimo con criteri perequativi in aree o situazioni definite dalla legge statale.
- Art. 150: l'ordinamento finanziario è riservato alla legge dello Stato e fissa i principi su programmazione, gestione, investimenti, rendicontazione. Art. 152: il regolamento di contabilità può derogare solo alle norme elencate come derogabili (per esempio competenze dei responsabili dei servizi, durata dell'incarico dei revisori, referto del controllo di gestione); le altre, come le determinazioni a contrattare o la delegazione di pagamento, sono limiti inderogabili.
- Art. 155: la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ex Commissione di ricerca per la finanza locale) opera presso il Ministero dell'interno. Il D.Lgs. 118/2011 istituisce presso il MEF la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, i cui componenti non ricevono compensi. Le norme che richiamano la popolazione si riferiscono a quella residente alla fine del penultimo anno precedente secondo l'ISTAT.
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