Il quadro: art. 81 Cost. e L. 196/2009
La L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) regola il ciclo del bilancio dello Stato. Discende dall'art. 81 della Costituzione: ogni legge con nuovi o maggiori oneri indica la copertura e la spesa come limite massimo per ciascun anno. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali concorrono agli obiettivi del DEF e coprono i nuovi oneri con le stesse metodologie dell'art. 17.
- Copertura (artt. 17-19): con i fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del MEF e indicati in tabelle allegate alla prima sezione. È vietato usare accantonamenti di conto capitale per spese correnti. Non si possono usare le risorse dell'otto e del cinque per mille. Le leggi devono indicare onere e copertura sui bilanci annuali e pluriennali. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno diventano economie.
- Criteri dell'art. 24, attuativi dell'art. 81: integrità (entrate al lordo, spese senza riduzione delle entrate correlate), universalità e unità (vietate le gestioni fuori bilancio e l'assegnazione di proventi a scopo determinato).
- Principi dell'allegato 1: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, chiarezza (classificazione che consente l'analisi della spesa), pubblicità, flessibilità (nelle fasi di previsione e gestione), congruità (risorse adeguate ai fini, verificata confrontando previsione e rendiconto), prudenza, coerenza interna ed esterna, continuità, verificabilità, neutralità e imparzialità, prevalenza della sostanza sulla forma, pareggio di competenza e di cassa.
Il ciclo di programmazione
Continua la lezione
Sblocca il testo completo, quiz correlati, trucchetti e statistiche con l'account gratuito.